|
|
|
|
Depositi "dormienti"
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2007 n. 116, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007, entrato in vigore il 17 agosto 2007, prevede che:
sono considerati "dormienti" i depositi di somme di denaro, i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione e i contratti di assicurazione di cui all'art. 2, c. 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Ramo Vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata, con saldo superiore a 100 euro, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme o degli strumenti finanziari;
decorso il suddetto termine il deposito "dormiente" deve essere estinto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 116/2007, salvo che, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte dell'intermediario, il titolare non effettui un'operazione o movimentazione (come tale si intende anche la comunicazione espressa alla Banca di voler proseguire nel rapporto). Le somme depositate saranno, quindi, trasferite ad un Fondo pubblico (il fondo di cui all'art. 1 comma 343 della L. 266/2005).
Gli intermediari devono informare i depositanti (con raccomandata A/R) del deposito divenuto "dormiente" allo scopo di permettere loro di risvegliarlo. Per i depositi a risparmio al portatore la comunicazione avviene invece mediante affissione presso le filiali dell'intermediario.

Cosa bisogna fare per farsi restituire il denaro?
- Controllare innanzitutto all’indirizzo http://depositidormienti.mef.gov.it se è presente il proprio nominativo.
- I titolari (o anche i loro delegati, compresi gli eredi) di un rapporto non “risvegliato” nei termini, quindi classificato come “conto dormiente estinto”, e come tale devoluto al Fondo potranno comunque, entro 10 anni dal trasferimento, rivendicare il diritto di credito sulle somme trasferite e reimpossessarsi così dei propri averi.
Bisogna dire però che ad oggi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha ancora definito il provvedimento attuativo che stabilisce le regole attraverso le quali gli aventi diritto potranno rivendicare le somme devolute al fondo entro i dieci anni dall’avvenuto traferimento.
Sulla Gazzetta Ufficale n. 44 è stata pubblicata la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 febbraio 2009, n. 11439 con la quale si sono fornite invece le indicazioni operative per facilitare la gestione delle richieste dei rimborsi da parte dei titolari dei depositi finiti per errore nei "conti dormienti".
In questo caso, la Circolare precisa che l’intermediario che abbia erroneamente applicato la disciplina di riferimento, versando al fondo l’importo dei rapporti in assenza delle condizioni per la dormienza, é tenuto a soddisfare direttamente le richieste di rimborso o di ripristino delle condizioni antecedenti la data di versamento al Fondo.
|
| Home • Proposte • Educational • FAQ • Contatti |
Lino Di Santo © 2009 • Privacy
• Note Legali Sito ottimizzato per Internet Explorer |
|