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Lino Di Santo
Iscritto all'Albo dei
Promotori Finanziari
con Delibera Consob
nº 7490 del 3/11/1993 |
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In uno scenario in cui i mercati finanziari evolvono a ritmi crescenti e l’offerta diventa sempre più articolata e complessa, è indispensabile poter contare su un’assistenza qualificata, competente e affidabile, in grado di individuare tempestivamente le migliori soluzioni di investimento in funzione di personali priorità ed obiettivi.
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Chi è e cosa fa il promotore finanziario
La figura del promotore finanziario, introdotta nell'ordinamento giuridico italiano dall'art. 5 della Legge 2 gennaio 1991, n. 1, è attualmente definita dall'art. 31 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e successive modifiche, secondo il quale è promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento ovvero l'unica figura professionale che in rappresentanza di un intermediario abilitato, cioè di una banca, di una Società di intermediazione mobiliare (Sim) o di una Società di Gestione del Risparmio (SGR), può svolgere nei confronti dei risparmiatori attività di promozione e collocamento di strumenti finanziari e servizi d'investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'intermediario per il quale opera.
Per legge, l'attività del promotore finanziario può essere svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto: i promotori finanziari possono, dunque, vendere soltanto i prodotti dell'istituto finanziario per il quale lavorano, pena la radiazione dall'Albo a cui è necessario essere iscritti per esercitare la professione.
L'accesso a tale Albo è consentito solo a chi risulta essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal D.M. 472/1998 e dei requisiti di professionalità verificati dall'Organismo per la tenuta dell'Albo dei Promotori finanziari sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata ovvero sulla base di prove valutative. Il promotore finanziario è tenuto altresì al rispetto dei principi contenuti nel Testo unico della finanza (Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58) e specificati dalle prescrizioni regolamentari della Consob (Regolamento Intermediari Consob n. 16191).
L'attività dei promotori finanziari è presidiata da puntuali regole di comportamento che si sostanziano in obblighi per gli stessi e in garanzia per i risparmiatori che con loro entrano in contatto. Ne risulta un quadro di regole eccezionalmente rigorose (dovere di trasparenza e correttezza nella prestazione dei servizi e attività di investimento, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati), finalizzate a tutelare il risparmio, che obbligano ogni promotore finanziario ad instaurare un rapporto fiduciario con il cliente del quale persegue gli obiettivi, dotandosi di un patrimonio informativo riguardante le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, calibrando, in tal modo, le soluzioni di investimento più consone ai suoi bisogni finanziari.
Normativa di riferimento
(Documenti disponibili sul sito della Consob)
- Decreto Legislativo n. 58 - Testo Unico della Finanza;
Aggiornato con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 101 del 17.7.2009; Testo integrato ed aggiornato a giugno 2010.
- Regolamento Consob n. 16190;
Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari. Testo integrato ed aggiornato a dicembre 2008.
- Regolamento Consob n. 16191;
Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati. Testo integrato ed aggiornato a giugno 2010.
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